Art. 9.
(Disposizioni per garantire la pubblica sicurezza fuori dei locali).

      1. Di intesa con le Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere previsti presìdi mobili in corrispondenza delle aree e nei periodi di maggiore affluenza presso i locali pubblici al fine di migliorare la

 

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sicurezza dei cittadini, di prevenire la microcriminalità, di ridurre eventuali danni a cose o persone e di assicurare una corretta viabilità.